Responsabilità "231", Giudice diverso per società e manager
Responsabilità 231
Il Giudice che si è pronunciato sulle sanzioni interdittive a carico della società ex Dlgs 231/2001 per reato commesso dai manager non può valutare gli stessi manager imputati del reato.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 9 aprile 2014, n. 15904. Il medesimo episodio aveva dato vita a due procedimenti, uno a carico degli autori del reato, uno a carico dell'Ente responsabile in via amministrativa ex Dlgs 231/2001 per il reato-presupposto commesso dai manager. Gli imputati avevano chiesto la ricusazione dei Giudici che si erano già pronunciati nel giudizio cautelare sulle sanzioni interdittive a carico della società. Le istanze di ricusazione non erano state accolte.
Per la Cassazione invece, i Giudici andavano ricusati: per configurare l'illecito amministrativo in capo all'Ente occorre l'accertamento del reato nei confronti di chi ha commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. In sede di giudizio sulle misure interdittive per la società il Giudice fa una valutazione prognostica dei "gravi indizi di colpevolezza" dell'autore del reato. Pertanto, questo Giudice che giudicasse anche i manager finirebbe per "inquinare" il giudizio sulla colpevolezza o innocenza degli imputati, e va ricusato.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Valutazione responsabilità autori materiali del reato-presupposto - Ricusazione del Giudice che si è pronunciato sulle misure interdittive a carico dell'ente - Legittimità
Milano, 23 maggio 2014 - Relatori: Gabriele Taddia e Andrea Sillani
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