Frantumazione inerti in cava, non sempre le polveri sono “emissioni”
Aria
La Cassazione annulla la condanna inflitta al titolare di un’attività estrattiva per esercizio non autorizzato di stabilimento che produce emissioni in atmosfera.
La presenza di polveri derivanti dalla frantumazione delle pietre e del pietrisco, si legge nella stringata motivazione contenuta nella sentenza 15659/2014 della Corte di Cassazione, non comporta l’applicazione dell’articolo 279, comma 1, del Dlgs 152/2006, cioè della norma che sanziona penalmente chi gestisce uno stabilimento produttivo di emissioni in atmosfera, senza essere autorizzato.
Per la Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio la condanna inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello, l’articolo 279 del Dlgs 152/2006 “presuppone la promanazione di polveri inquinanti da stabilimento e dunque da ciclo produttivo connesso alle lavorazioni svolte”.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Cave - Attività di frantumazione del materiale rimosso - Diffusione in atmosfera di polveri - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato di stabilimento non autorizzato - Non coincide - Stoccaggio illecito di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Sussiste
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