News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 14 aprile 2014

Residui vegetali, bruciarli rimane reato

Rifiuti

(Francesco Petrucci)

Residui vegetali, bruciarli rimane reato

Bruciare residui vegetali, sfalci, potature derivanti da attività agricola costituisce violazione penale. Lo ricorda il Comando provinciale della Forestale di Avellino con nota 8 aprile 2014, prot. n. 3673.

 

La Forestale risponde a richieste di chiarimento dei cittadini sulla possibilità di bruciare residui vegetali nel luogo di produzione e ricorda che fuori delle eccezioni indicate all'articolo 185, Dlgs 152/2006, tali materiali vegetali sono "rifiuti", quindi bruciarli nel sito di produzione senza autorizzazione fa scattare la contravvenzione ex articolo 256, Dlgs 152/2006 (gestione non autorizzata) punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

 

Inoltre il Dl 136/2013 convertito in legge 6/2014 ha introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti che è applicabile anche ai rifiuti vegetali se abbandonati in maniera incontrollata (pena da 2 a 5 anni o da 3 a 6 anni di reclusione in caso di rifiuti pericolosi). Solo se i materiali vegetali provengono da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali bruciarli senza autorizzazione è un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

documenti di riferimento
Nota Comando provinciale Corpo forestale dello Stato Avellino 8 aprile 2014, prot. n. 3673

Chiarimenti sulla bruciatura di residui vegetali da attività agricola

Dl 10 dicembre 2013, n. 136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali - Istituzione del reato di combustione illecita di rifiuti

Sentenza Corte di Cassazione 11 aprile 2013, n. 16474

Rifiuti - Paglia, sfalci e potature utilizzati in agricoltura - Combustione - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato penale - Non sussiste

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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