News - Aggiornamento normativo

Ippc/Aia

Milano, 1 aprile 2014

Aia, “titolare” responsabile se non controlla la gestione

Ippc/Aia

(Alessandro Geremei)

Aia, “titolare” responsabile se non controlla la gestione

Anche quando affida a terzi, tramite concessione, la realizzazione e la gestione dell’impianto, il titolare dell’Autorizzazione integrata ambientale deve comunque verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni dalla stessa previste.

 

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 9614/2014), il contratto di concessione che affida al concessionario le responsabilità su realizzazione e gestione dell’impianto, riservando al concedente il controllo sulle stesse fasi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità di quest’ultimo dalla condanna per il reato di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall’Aia (Dlgs 152/2006, articolo 29-quattuordecies, comma 2).

 

Il reato sanzionato dalla norma in questione, introdotta nel “Codice ambientale” dal Dlgs 128/2010, ha formulazione letterale identica e si pone in continuità normativa con la sanzione prevista dal previgente articolo 16, comma 2 del Dlgs 59/2005. L’intero complesso della nuova regolamentazione relativa all’Aia, più in generale, risulta sostanzialmente identico alla normativa previgente.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 27 febbraio 2014, n. 9614

Aia - Affidamento gestione impianto tramite concessione - Responsabilità - Mancata osservanza prescrizioni - Articolo 29-quattuordecies, comma 2, Dlgs 152/2006 - Continuità normativa - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

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