Aia, “titolare” responsabile se non controlla la gestione
Ippc/Aia
Anche quando affida a terzi, tramite concessione, la realizzazione e la gestione dell’impianto, il titolare dell’Autorizzazione integrata ambientale deve comunque verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni dalla stessa previste.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 9614/2014), il contratto di concessione che affida al concessionario le responsabilità su realizzazione e gestione dell’impianto, riservando al concedente il controllo sulle stesse fasi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità di quest’ultimo dalla condanna per il reato di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall’Aia (Dlgs 152/2006, articolo 29-quattuordecies, comma 2).
Il reato sanzionato dalla norma in questione, introdotta nel “Codice ambientale” dal Dlgs 128/2010, ha formulazione letterale identica e si pone in continuità normativa con la sanzione prevista dal previgente articolo 16, comma 2 del Dlgs 59/2005. L’intero complesso della nuova regolamentazione relativa all’Aia, più in generale, risulta sostanzialmente identico alla normativa previgente.
Aia - Affidamento gestione impianto tramite concessione - Responsabilità - Mancata osservanza prescrizioni - Articolo 29-quattuordecies, comma 2, Dlgs 152/2006 - Continuità normativa - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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