Spandimento illecito fanghi, Cassazione individua responsabilità
Rifiuti
La responsabilità per il corretto smaltimento dei fanghi da depurazione mediante spandimento sul terreno spetta al titolare dell’autorizzazione e non a chi, su incarico dello stesso, effettua soltanto una parte delle operazioni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 7241/2014), che sottolinea come il sistema di obblighi e responsabilità disegnato dal Dlgs 99/1992 (Utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura) richieda, a fini autorizzativi, una “previa valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'istanza presentata”.
Il Giudice ha così confermato la condanna per la ditta titolare dell’autorizzazione (assolvendo il proprietario del terreno), sorpresa a scaricare quantitativi di fanghi autorizzati per un triennio in soli due giorni, oltretutto senza trattamento né interramento.
Oltre che per violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione (articolo 16, comma 5, Dlgs 99/1992), il soggetto è stato condannato per getto pericoloso di cose ai sensi dell’articolo 674 del C.p. (“non possono sussistere dubbi circa il collegamento tra queste condotte e la segnalazione di pessimi odori arrecanti disturbo alle persone”).
Rifiuti - Fanghi da depurazione - Spandimento in agricoltura - Autorizzazioni - Violazione delle prescrizioni - Articolo 16, Dlgs 99/1992 - Responsabilità - Titolare autorizzazione - Getto pericolose di cose - Articolo 674, C.p. - Rientra
Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Attuazione della direttiva 86/278/Cee
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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