Miscelazione di vernici, reato solo se superati limiti emissione Cov
Aria
Per incorrere nella contravvenzione ex articolo 6, comma 1, Dlgs 161/2006 non basta miscelare vernici senza seguire le istruzioni, occorre anche avere superato i valori limite legali di emissione dei composti organici volatili (Cov).
Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 10 febbraio 2014, n. 6106) che ha annullato la decisione del merito assolvendo il titolare di una esercizio commerciale che aveva miscelato vernici senza autorizzazione alterando anche l’etichetta. Nel cassare senza rinvio la sentenza di merito impugnata i Supremi Giudici in primo luogo hanno evidenziato la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Nella lettura dell’imputazione si faceva riferimento ad attività di miscelazione di vernici senza autorizzazione e alterazione di etichetta, senza fare nessun cenno a operazioni di miscelazione fatta senza seguire le istruzioni (articolo 6, comma 1, lettera c) Dlgs 161/2006), condotta per il quale il ricorrente era stato condannato.
Ma, cosa ancora più grave, mancava l’ulteriore presupposto richiesto dalla fattispecie contravvenzionale, cioè il superamento dei valori limite dei composti organici volatili (Cov) stabiliti in allegato II al Dlgs 161/2006. Il ricorrente è stato dunque assolto perché il fatto non sussiste.
Attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria
Aria - Inquinamento - Miscelazione di vernici in modo difforme dalle istruzioni - Articolo 6, Dlgs 161/2006 - Sanzione - Presupposto - Superamento livelli di composti organici volatili (Cov) - Necessità
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