Barriera acustica, irragionevole applicazione sul ricettore
Rumore
Scegliere di applicare una barriera acustica sul ricettore del rumore anziché sulla sorgente dello stesso solo per ragioni di tipo economico, è irragionevole e sproporzionato.
Il Consiglio di Stato conferma (sentenza 9 gennaio 2014, n. 35) la decisione del Tar che aveva annullato una delibera di variante di mitigazione acustica del rumore ferroviario che consisteva nell'applicazione di barriere fonoassorbenti sulla abitazione – adibita anche ad albergo – del ricorrente.
Per i Giudici, la normativa (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Dpr 459/1998) impone di adottare le soluzioni di mitigazione acustica secondo una scala di gerarchia, intervenendo preliminarmente, laddove possibile, sulla sorgente del rumore. Scegliere dove applicare la misura di mitigazione del rumore non deve tenere conto solo del costo economico dell'intervento ma, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell'inquinamento. Poiché la priorità è stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata risulta illegittima.
Rumore - Inquinamento acustico - Barriere fonoassorbenti - Realizzazione - Prioritariamente sulla sorgente del rumore - Necessità - Realizzazione sul recettore - Irragionevolezza e sproporzione
Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - Attuativo dell'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447
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