Demolizioni stradali, triturazione non è “manutenzione”
Rifiuti
La Cassazione esclude che l’attività di trattamento di materiali prodotti in luoghi diversi da quello di deposito sia compatibile con il regime di deroga, previsto dal “Codice ambientale”, a favore dei rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture.
L’attività di triturazione dei materiali bituminosi provenienti da demolizioni stradali, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 46227/2013, non è espressamente consentita dall'articolo 230 del Dlgs 152/2006, che, in regime di deroga, disciplina i “rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”.
Nell’ultima parte del primo comma, infatti, la norma in questione consente di derogare al regime del deposito temporaneo solo al fine di valutare il riutilizzo diretto del materiale tolto d’opera, “senza esser sottoposto ad alcun trattamento”. La triturazione dei rifiuti finalizzata a consentirne un nuovo utilizzo, invece, integra una ipotesi di trattamento, e per questo è espressamente esclusa.
Confermata quindi la condanna per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006), visto che il soggetto in questione non era autorizzato né a stoccare né a gestire gli stessi.
Rifiuti - Demolizioni stradali - Triturazione - Manutenzione delle infrastrutture - Articolo 230, Dlgs 152/2006 - Non rientra - Attività di trattamento di rifiuti - Autorizzazione - Richiesta
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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