News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 28 novembre 2013

Gestione illecita di rifiuti, il delegato risponde penalmente

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Gestione illecita di rifiuti, il delegato risponde penalmente

Una volta provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, per la Corte di Cassazione la responsabilità penale del delegato non è in discussione”.

 

La Cassazione (sentenza 46237 del 19 novembre 2013) ha confermato così la condanna del delegato al rispetto della normativa ambientale di un’impresa, inflitta ai sensi dell’articolo 256, comma 2, del Dlgs 152/2006, reato “proprio” che si applica solo “ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti” che abbandonano o depositano in modo incontrollato dei rifiuti.

 

Il tutto nel rispetto del prevalente orientamento della Corte stessa secondo il quale, quando la difesa si limita ad escludere la qualifica di “legale rappresentante”, senza contestare in alcun modo la validità delle delega di funzioni, è corretto ritenere che quest’ultima assuma rilevanza penale.

 

Sotto altro aspetto, la Cassazione sottolinea che il reato di gestione illecita di rifiuti può ben concorrere con la contravvenzione prevista dall’articolo 674 C.p. (getto pericoloso di cose), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto e il getto avvenga in luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 19 novembre 2013, n. 46237

Rifiuti - Gestione illecita - Delega di funzioni - Sanzione per i titolari di imprese - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Rientra - Concorso con reato di getto pericoloso di cose - Articolo 674, C.p. - Condizioni

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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