Bonifiche d’ufficio senza avvisare proprietari “inerti”
Danno ambientale e bonifiche
Poiché per legge all’inerzia del privato segue inevitabilmente l’iniziativa della P.a., non c’è alcuna necessità che di tale circostanza il soggetto stesso sia notiziato con la comunicazione di avvio del procedimento.
Lo afferma il Consiglio di Stato (sentenza 4773/2013), che ha respinto il ricorso per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (legge 241/1990) di esecuzione d’ufficio della bonifica di un terreno, dove erano stati interrati numerosi fusti contenenti sostanze petrolifere pericolose, con onere a carico della società proprietaria dello stesso e dello stabilimento di produzione di furfurolo (solvente) operante ai tempi.
Da un lato, evidenzia il CdS, i profili di urgenza sono incompatibili con le tempistiche della legge 241/1990. Dall’altro la società conosceva l’obbligo di provvedere alla bonifica, intimato 4 anni prima, e l’ordinanza di esecuzione d’ufficio era giunto solo “stante la perdurante inattività”.
Quando il privato non manifesta alcuna intenzione di provvedere al disinquinamento, a cui consegue “indefettibilmente” l’esecuzione d’ufficio, non può poi dolersi per non esser stato interpellato in merito alla volontà di adempiere spontaneamente.
Bonifiche - Fusti pericolosi interrati - Ordinanza di rimozione - Proprietario del terreno e dello stabilimento inerte - Articolo 17, Dlgs 22/1997 - Esecuzione d'uffico della bonifica - Comunicazione di inizio procedimento - Non richiesta
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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