Mercurio metallico, criteri per stoccaggio dal 15 novembre 2013
Rifiuti
Con l’entrata in vigore del Dm 29 luglio 2013, si applicano anche in Italia i criteri Ue che consentono di stoccare in via temporanea e per più di 1 anno il mercurio metallico nelle discariche, in deroga al divieto generale previsto per i rifiuti liquidi.
Il Dm 29 luglio 2013 integra gli allegati I e II del Dlgs 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”), al fine di introdurre nell’Ordinamento i criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno, e i requisiti di controllo e di gestione (anche delle emergenze) da rispettare, tra cui la tenuta di appositi registri.
Il nuovo allegato 4-bis del Dm 27 settembre 2010 fissa invece i requisiti specifici per l’ammissibilità in discarica, che riguardano la composizione del rifiuto (mercurio superiore al 99,9% in peso), i serbatoi da utilizzare e le procedure da seguire. Il tutto in recepimento di quanto stabilito a livello europeo dalla direttiva 2011/97/Ue (che chiede agli Stati membri di applicare la disciplina solo agli stoccaggi temporanei con una durata massima di 5 anni).
Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico - Modifica Dm 27 settembre 2010
Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto - Modifica della direttiva 1999/31/Ce
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Attuazione Dlgs 36/2003 - Abrogazione Dm 3 agosto 2005
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