News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 18 novembre 2013

Mercurio metallico, criteri per stoccaggio dal 15 novembre 2013

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Mercurio metallico, criteri per stoccaggio dal 15 novembre 2013

Con l’entrata in vigore del Dm 29 luglio 2013, si applicano anche in Italia i criteri Ue che consentono di stoccare in via temporanea e per più di 1 anno il mercurio metallico nelle discariche, in deroga al divieto generale previsto per i rifiuti liquidi.

 

Il Dm 29 luglio 2013 integra gli allegati I e II del Dlgs 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”), al fine di introdurre nell’Ordinamento i criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno, e i requisiti di controllo e di gestione (anche delle emergenze) da rispettare, tra cui la tenuta di appositi registri.

 

Il nuovo allegato 4-bis del Dm 27 settembre 2010 fissa invece i requisiti specifici per l’ammissibilità in discarica, che riguardano la composizione del rifiuto (mercurio superiore al 99,9% in peso), i serbatoi da utilizzare e le procedure da seguire. Il tutto in  recepimento di quanto stabilito a livello europeo dalla direttiva 2011/97/Ue (che chiede agli Stati membri di applicare la disciplina solo agli stoccaggi temporanei con una durata massima di 5 anni).

documenti di riferimento
Dm Ambiente 29 luglio 2013

Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico - Modifica Dm 27 settembre 2010

Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti

Direttiva Consiglio Ue 2011/97/Ue

Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto - Modifica della direttiva 1999/31/Ce

Dm Ambiente 27 settembre 2010

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Attuazione Dlgs 36/2003 - Abrogazione Dm 3 agosto 2005

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