Bonifiche, il vincolo comprende tutto il complesso
Danno ambientale e bonifiche
La funzione di garanzia del recupero delle spese di bonifica eseguite d’ufficio, assolta dall'onere reale e dal privilegio speciale immobiliare, legittima l’imposizione del vincolo sull'intero complesso industriale, anziché sulla sola area contaminata atomisticamente considerata.
A dirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 4490/2013) che, “attesa la unitarietà funzionale dell'oggetto della garanzia, da rapportare all'entità delle spese preventivate”, ha deciso di rigettare il ricorso presentato contro l’assoggettamento all’onere reale di un intero complesso industriale – invece che della sola area contaminata — per la produzione di laterizi.
Il soggetto che subentra nella proprietà del sito contaminato, ricorda inoltre il Giudice, pur se non responsabile dell’inquinamento succede negli obblighi connessi all’onere reale, ed è tenuto a sostenere i costi di bonifica se intende evitare che le spese eseguite d’ufficio siano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle stesse aree (prima articolo 17 del Dlgs 22/1997, ora articolo 253 Dlgs 152/2006).
Siti contaminati - Bonifica eseguita d'ufficio - Onere reale e privilegio speciale immobiliare - Articolo 253, Dlgs 152/2006 -Funzione di garanzia - Vincolo sull'intero complesso industriale - Legittimo
Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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