News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 10 ottobre 2013

Cassazione, il committente non garantisce sui rifiuti

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Cassazione, il committente non garantisce sui rifiuti

I doveri di controllo imposti al committente e al direttore dei lavori, nonché all’appaltante nel caso di subappalto, riguardano esclusivamente la conformità alla normativa urbanistica e al “Tu edilizia” (Dpr 380/2001).

 

Conseguentemente, argomenta la Corte di Cassazione (sentenza 37547/2013), fatta salva l’ipotesi di un diretto concorso dei soggetti in questione nell’attività di gestione illecita di rifiuti, a loro carico non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell’articolo 40, comma 2, C.p. (“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) per la violazione dei precetti contenuti nel Dlgs 152/2006 da parte della ditta appaltatrice.

 

Per quest’ultima la situazione è differente, dato che il titolare della ditta esecutrice di lavori assume indiscutibilmente una posizione di garanzia in relazione al corretto smaltimento dei rifiuti. Per evitare la condanna, l’appaltatore deve essere in grado di provare che l’evento si è verificato “per un avvenimento imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in alcun modo essere fatto risalire alla sua attività psichica”.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2013, n. 37547

Rifiuti da costruzione e demolizione - Appalto - Doveri di controllo del committente - Rifiuti - Non rientrano - Appaltatore - Funzione di garanzia sul corretto smaltimento - Sussiste

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598