Cassazione, il committente non garantisce sui rifiuti
Rifiuti
I doveri di controllo imposti al committente e al direttore dei lavori, nonché all’appaltante nel caso di subappalto, riguardano esclusivamente la conformità alla normativa urbanistica e al “Tu edilizia” (Dpr 380/2001).
Conseguentemente, argomenta la Corte di Cassazione (sentenza 37547/2013), fatta salva l’ipotesi di un diretto concorso dei soggetti in questione nell’attività di gestione illecita di rifiuti, a loro carico non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell’articolo 40, comma 2, C.p. (“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) per la violazione dei precetti contenuti nel Dlgs 152/2006 da parte della ditta appaltatrice.
Per quest’ultima la situazione è differente, dato che il titolare della ditta esecutrice di lavori assume indiscutibilmente una posizione di garanzia in relazione al corretto smaltimento dei rifiuti. Per evitare la condanna, l’appaltatore deve essere in grado di provare che l’evento si è verificato “per un avvenimento imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in alcun modo essere fatto risalire alla sua attività psichica”.
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