News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 9 ottobre 2013

Gestione illecita rifiuti, l’appaltatore è sempre responsabile

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Gestione illecita rifiuti, l’appaltatore è sempre responsabile

L’appaltatore che in forza del contratto di appalto si impegna a trasportare i rifiuti da demolizione in discarica assume una indiscutibile posizione di garanzia, anche quando affida ad altri soggetti il trasporto.

 

Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 37541/2013) che ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) nei confronti sia del soggetto che aveva ottenuto l’appalto per la demolizione e ricostruzione di un edificio, sia del soggetto che su incarico del primo aveva provveduto a smaltire – ma in maniera illecita — il materiale risultante dalle demolizioni.

 

A niente sono valse le obiezioni dell’appaltatore secondo il quale la responsabilità sarebbe dovuta ricadere unicamente sulle spalle del trasportatore incaricato. Nel caso di appalto il primo assume infatti una posizione di garanzia, da cui deriva l’onere di accertarsi che il materiale derivante dalla demolizione venga correttamente smaltito, e tale responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto di incaricare altro soggetto per l’esecuzione del trasporto.

 

La non assimilazione degli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni alle terre e rocce da scavo, sottolinea poi la Suprema Corte rigettando un altro motivo di ricorso, è stata ribadita con il Dlgs 152/2006.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2013, n. 37541

Rfiuti - Appalto per la demolizione e costruzione edificio - Contratto - Impegno dell'appaltatore per il corretto smaltimento dei rifiuti - Posizione di garanzia - Indiscutibile - Gestione illecita - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussiste

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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