Sito contaminato da biogas, legittima ordinanza di messa in sicurezza
Danno ambientale e bonifiche
È pienamente legittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza di un sito contaminato dalla presenza di biogas, a rischio di esplosione.
Il Tar Piemonte nella sentenza 27 giugno 2013, n. 804 conferma la legittimità del provvedimento del Sindaco diretto porre in esecuzione tutti gli interventi utili al fine della messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato dalla presenza di biogas.
La ricorrente lamentava l'assenza dei presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente (pericolo o salute per l'incolumità pubblica) sostenendo che la fuoriuscita di biogas nell'aria non avrebbe comportato rischi per ambiente e salute per la popolazione della zona. Per il Tar l'ordinanza è legittima: la ragione del "pericolo" non è la fuoriuscita del biogas, ma la sua diffusione nel sottosuolo con rischio di esplosione e messa in pericolo della sicurezza delle persone, specie considerata la presenza in zona di una serra per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli, frequentata sia da dipendenti che da avventori.
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