Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 27 giugno 2013, n. 804

Danno ambientale e bonifiche - Sito contaminato da presenza di biogas - Rischio di esplosione - Ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza - Legittimità - Sussiste

È pienamente legittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza di un sito contaminato dalla presenza di biogas, a rischio di esplosione.
Il Tar Piemonte nella sentenza 27 giugno 2013, n. 804 conferma la legittimità del provvedimento del Sindaco diretto porre in esecuzione tutti gli interventi utili al fine della messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato dalla presenza di biogas.
La ricorrente lamentava l'assenza dei presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente (pericolo o salute per l'incolumità pubblica) sostenendo che la fuoriuscita di biogas nell'aria non avrebbe comportato rischi per ambiente e salute per la popolazione della zona. Per il Tar l'ordinanza è legittima: la ragione del "pericolo" non è la fuoriuscita del biogas, ma la sua diffusione nel sottosuolo con rischio di esplosione e messa in pericolo della sicurezza delle persone, specie considerata la presenza in zona di una serra per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli, frequentata sia da dipendenti che da avventori.

Tar Piemonte

Sentenza 27 giugno 2013, n. 804

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(A) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Comune di Pozzolo Formigaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Provincia di Alessandria, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente — Arpa di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (omissis);

 

per l'annullamento

dell'ordinanza comunale sindacale 21 giugno 2007 prot. n. 5/07, dell'ordinanza comunale sindacale 30 luglio 2007 prot. 6/07 (poi notificata), nonché di tutti gli atti a esse presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi comprese la nota provinciale 20 giugno 2007 n.p.g. 88264, la nota provinciale 2 luglio 2007 n.p.g. 94897, la nota comunale 4 luglio 2007 prot. 5505 e la nota provinciale 5 luglio 2007 n.p.g. 97304 e per quanto allo stato ignota (ma oggetto di istanza d'accesso) "la relazione peritale depositata dal Dott. (omissis) in data 23 luglio 2007";

 

nonché per l'annullamento, con i motivi aggiunti depositati in data 30 ottobre 2007,

della "Relazione idrologica sulla presenza di biogas nel sito di (omissis)", della nota comunale 25 luglio 2007 prot. 6150, nonché di tutti gli atti a essi presupposti consequenziali o comunque connessi ivi compresa la nota provinciale 14 giugno 2007 prot. 84619, i verbali di accertamento dell'Arpa del 30 agosto e del 20 settembre 2007 e la determinazione comunale 11 luglio 2007 n. 64, ignota allo stato nel suo contenuto;

 

nonché per l'annullamento, con i motivi aggiunti depositati in data 4 agosto 2008,

della nota Arpa 28 febbraio 2008 prot. 24294 55.02.11, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1110, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1111, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1112, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1113, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1114, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1115, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1116, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1117, del verbale Arpa 16 gennaio 2008 n. 1118, del rapporto di prova Arpa 11 aprile 2008 n. AL08/00387, del rapporto di prova Arpa 11 aprile 2008 n. AL08/00388, del rapporto di prova Arpa 11 aprile 2008 n. AL08/00389, del rapporto di prova Arpa 11 aprile 2008 n. AL08/00390, del rapporto di prova Arpa 11 aprile 2008 n. AL08/00391, del rapporto di prova Arpa 11 aprile 2008 n. AL08/00387,

del rapporto di prova Arpa 7 maggio 2008 n. AL08/00479, del rapporto di prova Arpa 7 maggio 2008 n. AL08/00480, del rapporto di prova Arpa 7 maggio 2008 n. AL08/00481, del rapporto di prova Arpa 7 maggio 2008 n. AL08/00482;

nonché per l'annullamento, con i motivi aggiunti depositati in data 20 dicembre 2008,

delle relazioni peritali acquisite da parte della Provincia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolo Formigaro, della Provincia di Alessandria, dell'Arpa di Torino e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con ricorso notificato il 13 agosto 2007 la (A) Srl, società impegnata nell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite il ripristino ambientale della cava sita in (omissis), Località (omissis), ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, a) le ordinanze n. 5/07 e n. 6/07 con le quali, il 21 giugno 2007 ed il 30 luglio 2007, il Sindaco del Comune di Pozzolo Formigaro le aveva ordinato di porre in esecuzione tutti gli interventi utili al fine della messa in sicurezza di emergenza del sito contaminato dalla presenza di biogas; b) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, comprese le note della Provincia di Alessandria n. 88264 del 20 giugno 2007, n. 94897 del 2 luglio 2007 e n. 97304 del 5 luglio 2007, la nota del Comune di Pozzolo Formigaro n. 5505 del 4 luglio 2007 e la relazione peritale depositata dal dott. (omissis) in data 23 luglio 2007.

Il 29 agosto 2007 ed il 31 agosto 2007 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Comune di Pozzolo Formigaro e la Provincia di Alessandria, chiedendo il rigetto sia dell'istanza cautelare, che del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 457/2007 del 4 settembre 2007 il Collegio, ritenendo il ricorso sprovvisto di apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha rigettato l'istanza cautelare.

Con atti depositati il 30 ottobre 2007, il 4 agosto 2008 ed il 20 dicembre 2008 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando anche la relazione idrologica sulla presenza di biogas nel sito di (omissis), strada (omissis), in (omissis), la nota comunale n. 6150 del 25 luglio 2007, la nota provinciale n. 84619 del 14 giugno 2007, i verbali di accertamento dell'Arpa del 30 agosto 2007 e del 20 settembre 2007, la determinazione comunale n. 64 dell'11 luglio 2007, le note, i rapporti ed i verbali dell'Arpa e le relazioni peritali acquisite dalla Provincia di Alessandria.

Il 9 luglio 2009 ed il 15 marzo 2010 si sono costituiti anche l'Arpa ed il Ministero della difesa, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso avversario.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

 

Diritto

Con il ricorso in epigrafe la (A) Srl ha lamentato, in primo luogo, la carenza dei presupposti di pericolo per la salute o per l'incolumità pubblica alla base dell'adozione da parte del Sindaco di Pozzolo Formigaro delle ordinanze contingibili ed urgenti n. 5/07 del 21 giugno 2007 e n. 6/07 del 27 luglio 2007.

Secondo la ricorrente i suddetti provvedimenti si fonderebbero, in realtà, su una pretesa fuoriuscita di biogas e, poi, sull'asserita diffusione di tale sostanza nel terreno che, se pure verificate, non avrebbero comportato alcun rischio per l'ambiente e per la popolazione residente nella zona.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, avendo ordinato alla (A) di avviare un complesso piano di monitoraggio volto a verificare le concentrazioni e le direzioni del gas nel sottosuolo avrebbe, poi, imposto alla società ricorrente costosi adempimenti che si sarebbero dimostrati superflui, in quanto già realizzati — con esito negativo — dall'impresa interessata ed avrebbero evidenziato una carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione stessa.

Tali censure sono infondate e devono essere rigettate: le ordinanze del Sindaco di Pozzolo Formigaro del 21 giugno 2007 e del 27 luglio 2007 traggono, infatti, la loro origine dai risultati degli accertamenti ordinati all'Arpa a carico della (A) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria e dalla segnalazione della Provincia di Alessandria (doc. n. 2 del Comune) circa la presenza nel sottosuolo del sito in questione di un "tasso così elevato di gas metano scaturente dal terreno ed infiltrato nello stesso, da rendere la zona a rischio esplosione".

Tale situazione di estremo pericolo, dovuta alla possibile diffusione del gas ad aree esterne al perimetro della cava (cfr. documenti n. 8 e 9 del Comune) ed all'esistenza, nelle immediate vicinanze, quale eventuale recettore del rischio di esplosione, di un "insediamento agricolo-commerciale (serra con vendita al dettaglio) con presenza di pluralità di persone sia in qualità di addetti che di avventori" giustifica pienamente i provvedimenti impugnati che risultano univoci e non in contrasto tra loro nel ricollegare il pericolo non alla fuoriuscita del metano in atmosfera quanto, piuttosto, come detto, alla diffusione nel sottosuolo di tale gas e al raggiungimento da parte di esso della soglia di esplosività.

Da qui la necessità di una messa in sicurezza del sito e di un attento monitoraggio del fenomeno e l'infondatezza delle doglianze esposte al riguardo nel ricorso, anche in relazione all'asserito rispetto da parte della (A) di tutte le prescrizioni imposte dalla Provincia di Alessandria in tema di gestione della cava, alla pretesa carenza di istruttoria ed all'inopportunità di assegnare alla società interessata un termine assai breve per provvedere, per di più con scadenza nel mese di agosto.

Da un lato la (A), essendo un'impresa specializzata nel settore del recupero ambientale, al di là delle singole prescrizioni della Provincia, avrebbe dovuto garantire la sicurezza dell'impianto; dall'altro, proprio l'estrema gravità del pericolo giustifica a pieno l'urgenza nel provvedere, il carattere approfondito dei controlli da compiere per studiare il fenomeno e la fissazione di un termine molto breve per i conseguenti adempimenti.

Parimenti non condivisibili sono, poi, tutte le censure — soprattutto di difetto di istruttoria e di ingiustizia manifesta — esposte nei motivi aggiunti anche avverso la relazione idrologica, i verbali di accertamento e le comunicazioni dell'Arpa e le note adottate dal Comune e dalla Provincia sul problema oggetto di causa: al riguardo la ricorrente si è, in verità, limitata a confutare genericamente il metodo di esame adottato dall'Arpa e dai consulenti della Procura senza in alcun modo circostanziare le proprie critiche e ad estrapolare singole parti di frasi delle relazioni agli atti per suffragare la propria tesi e negare la presenza di biogas nel sottosuolo del sito, affermata, invece, da tutti i rapporti ufficiali, ottenuti con il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia.

In base alle argomentazioni che precedono il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere, dunque, in conclusione, integralmente rigettati.

Per la particolarità e per la complessità della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

— rigetta l ricorso ed i motivi aggiunti;

— compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 27 giugno 2013.

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