Condizionatore rumoroso, scatta il reato penale
Rumore
È colpevole ex articolo 659, comma 1, Codice penale (disturbo della quiete) l'imprenditore che installa nell'impresa un condizionatore che emette rumori intollerabili. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 8 luglio 2013, n. 28874.
I Supremi Giudici hanno confermato la sentenza di merito di condanna del proprietario di un centro commerciale il cui impianto di condizionamento provocava rumori sopra la normale tollerabilità, dei quali si era lamentato un nucleo familiare residente nello stabile. Il ricorrente sosteneva essersi lamentata solo una famiglia e non una "pluralità indifferenziata di persone" (articolo 659, comma 1, C.p.), nonché che l'esercizio di attività produttiva "rumorosa" era stato depenalizzato dall'articolo 10, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Non la pensa così la Cassazione. Anche se l'inquinamento acustico è "sentito" solo da alcune persone, se esso è potenzialmente idoneo a ledere una pluralità indefinita di soggetti, scatta il reato penale. Così come sussiste ancora, per i Giudici, il reato di cui al comma 2 dell'articolo 659, C.p. nel caso di rumore nell'esercizio di attività produttiva che superi i limiti di legge. Si segnala che, a tale ultimo proposito, altra recente sentenza della Cassazione (n. 25601/2013) aveva invece affermato la intervenuta "depenalizzazione" di questa condotta.
Rumore - Inquinamento acustico - Condizionatore posto nell'impresa - Superamento tollerabilità emissioni sonore - Disturbo pubblica quiete - Reato penale (articolo 659, comma 1) - Sussiste
Rumore - Esercizi pubblici - Emissioni sonore - Superamento limiti massimi (Dpcm 14 novembre 1997) - Reato penale (articolo 659, C.p.) - Esclusione
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