Informazione ambientale, anche i Ministeri tenuti a consentire accesso
Disposizioni trasversali/Aua
L'accesso del pubblico all'informazione ambientale ex direttiva 2003/4/Ce deve essere consentito anche alle informazioni dei Ministeri quando non agiscono come "organi legislativi" di rango primario.
Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue (sentenza 18 luglio 2013, causa C-515/11) rispondendo alla questione pregiudiziale di un Giudice tedesco. Ai sensi della direttiva 2003/4/Ce le "Autorità pubbliche" sono obbligate a consentire l'accesso all'informazione ambientale, salve specifiche e limitate eccezioni. Gli Stati membri possono non includere tra le "Autorità pubbliche" gli organi legislativi.
La Corte chiarisce ora che questo "esonero" dall'obbligo dell'informazione ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 2, comma 2, prima frase, direttiva 2003/4/Ce, non riguarda i Ministeri, nemmeno quando chiamati a elaborare norme di rango inferiore alla legge (come i regolamenti). Solo nel caso di esercizio del potere legislativo primario il Ministero può essere "chiamato fuori" dall'obbligo all'informazione ambientale.
Accesso del pubblico all'informazione ambientale
Accesso all'informazione ambientale - Direttiva 2003/4/Ce - Potere di esclusione dalla nozione di "Autorità pubblica" degli organi che agiscono nell'esercizio di competenze legislative - Limiti - Ministeri nell'esercizio del potere non legislativo - Non si applica
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