Albo gestori, Tar Lazio allarga le maglie
Albo gestori ambientali
Annullata la norma che non consente ai soggetti condannati ad almeno un anno di reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali.
L’articolo 10, comma 2, lettera f), n. 2 del Dm 406/1998 (regolamento istitutivo dell’Albo nazionale gestori), annullato dal Tar di Roma con la sentenza 6857/2013, “esclude” dall’Albo anche i soggetti condannati per delitti contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero in materia tributaria. Per il Giudice amministrativo la disposizione è “irragionevole e contraria al principio di uguaglianza”, poiché richiama delitti che non hanno alcuna relazione con l’ambiente senza contemplare allo stesso tempo fattispecie di maggior gravità (come i delitti contro la persona).
Fermi restando i n. 1 e 3 della lettera f), che precludono l’ingresso all’Albo dei soggetti condannati a pena detentiva per reati contro l’ambiente o alla reclusione non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, la norma risulta “ancora più irragionevole” laddove fa salva la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione ai fini dell’iscrizione all’Albo, senza considerare altre fattispecie che producono gli stessi effetti come l’indulto. Da qui l’annullamento delle delibere con cui l’Albo aveva negato l’iscrizione a un soggetto “indultato”.
Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Albo nazionale gestori ambientali - Requisiti di iscriti - Moralità - Articolo 10, comma 2, lettera f), n. 2, Dm 406/1998 - Irragionevolezza - Annullamento
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