I materiali da demolizione sono rifiuti (almeno) fino alla cernita
Rifiuti
I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, che rientrano tra le operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006.
A dirlo è la Cassazione (sentenza 23049/2013) che ha dichiarato inamissibile il ricorso presentato contro una condanna per deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da un cantiere di pavimentazione stradale (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006).
Anche le lastre di roccia della pavimentazione (cd. “blasole”) estirpate in occasione dei lavori e depositate assieme agli altri detriti, sebbene destinate ad essere riutilizzate nel sito di provenienza, sono da considerarsi rifiuti almeno fino all’effettuazione della cernita e della separazione dal resto dei residui.
Niente “deposito temporaneo” infine visto che il deposito è stato effettuato in un luogo diverso dal cantiere neanche nella disponibilità della ditta produttrice dei rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti da costruzione e scavo - Lavori di pavimentazione stradale - Basole - Deposito incontrollato residui - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Natura di rifiuto sino alla separazione e cernita - Sussiste
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