Cassazione: trasporto illecito rifiuti non pericolosi “pre Sistri” è reato
Rifiuti
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La Suprema Corte ha annullato una sentenza del Tribunale di Verona che, con riferimento a fatti avvenuti nel 2007, aveva prosciolto un privato dall'accusa di trasporto illecito di rifiuti non pericolosi a causa della depenalizzazione seguita al Dlgs 205/2010.
Sebbene la normativa introdotta dal Dlgs 205/2010 abbia istituito la scheda Sistri in sostituzione del formulario, argomenta la Cassazione (sentenza 28909/2013), la piena operatività del nuovo sistema è stata successivamente posticipata “con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente”.
Ha sbagliato quindi il Tribunale di Verona che ha prosciolto dall'accusa di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) un privato sorpreso a trasportare e smaltire rifiuti non pericolosi di natura eterogenea, ritenendo che a seguito delle novità previste dal Dlgs 205/2010 la condotta in questione fosse sanzionabile solo a livello amministrativo. A più di 5 anni dallo svolgimento dei fatti il reato è però prescritto (e l'annullamento della sentenza di primo grado è senza rinvio al Giudice di merito).
Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006
Rifiuti - Trasporto illecito di rifiuti non pericolosi - Sanzioni - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010 - Pericolo vuoto normativo - Da evitare
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