Trasporto illecito rifiuti, il sequestro del mezzo non è irrevocabile
Rifiuti
La Cassazione esclude che il sequestro probatorio del mezzo utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti sia irrevocabile, in quanto non rientrante tra i casi di confisca obbligatoria ex articolo 240, comma 2, C.p.
Tutto nasce dall’articolo 324 C.p.p. in base al quale la revoca del provvedimento di sequestro probatorio in sede di riesame non può essere disposta nei casi di obbligatoria confisca “delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato” (articolo 240, comma 2, C.p.). Tra queste non rientra (sentenza Corte di Cassazione 32942/2013) l’autocarro utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti “perché non intrinsicamente pericoloso né la cui detenzione sia intrinsicamente illecita”.
Erra quindi il Giudice del riesame che ordina il mantenimento del sequestro nonostante l’assenza di esigenze probatorie, in virtù della mera suscettibilità del mezzo ad essere soggetto a successiva confisca obbligatoria, ai sensi dell’articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 (che però presuppone la condanna).
La rilevanza penale dell’articolo 258, comma 4 del Dlgs 152/2006 (trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con dati inesatti), precisa poi la Cassazione richiamando la precedente sentenza 29973/2011, oltretutto è venuta meno per effetto delle modifiche intervenute con il Dlgs 205/2010 (cd. “abolitio criminis”).
Trasporto illecito di rifiuti - Sequestro del mezzo finalizzato alla confisca - Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Confisca obbligatoria ai sensi articolo 240, comma 2, C.p. - Esclusa - Trasporto senza formulario - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Rilevanza penale - Esclusa
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