Pubblico esercizio rumoroso, no a sanzione penale
Rumore
La condotta dei titolari di un pubblico esercizio che supera i limiti massimi di emissioni sonore previsti dalla normativa (Dpcm 14 novembre 1997) non integra un reato penale (articolo 659, C.p.), ma solo un illecito amministrativo.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 11 giugno 2013 n. 25601) annullando senza rinvio la sentenza di merito che aveva condannato i gestori di un bar per il reato di cui all'articolo 659, Codice penale (disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone).
La legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995), ricordano i Supremi Giudici, ha depenalizzato la condotta di chi con emissioni sonore superi i limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle norme (nella specie dal Dpcm 14 novembre 1997), ora colpita da sanzione amministrativa. La contravvenzione ex articolo 659, Codice penale "entra in gioco" solo qualora si discuta di violazione di ulteriori e diverse prescrizioni dell'Autorità, a prescindere o meno dal superamento di limiti tabellari.
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
Rumore - Esercizi pubblici - Emissioni sonore - Superamento limiti massimi (Dpcm 14 novembre 1997) - Reato penale (articolo 659, C.p.) - Esclusione
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