Immissioni intollerabili, responsabilità anche se rispettate norme pubblicistiche
Aria

Il rispetto delle norme pubblicistiche in materia urbanistica e sanitaria non esclude l'applicabilità dell'articolo 844, Codice civile (divieto di immissioni che superano la normale tollerabilità) a tutela della salute.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 23 maggio 2013, n. 12828, confermando la condanna di un proprietario di un immobile alla chiusura delle stufe e dei relativi camini che immettevano nel fondo del vicino fumi molesti superanti la normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844, Codice civile. Secondo la Corte, il fatto che i camini in questione rispettassero le norme urbanistiche e sanitarie ha rilievo nella sfera pubblicistica ma non in quella tra privati e non esclude, quindi, l'applicabilità, né dall'articolo 844 C.c., né degli altri principi che tutelano la salute nei rapporti interprivati, che richiedono l'accertamento caso per caso della tollerabilità o meno delle immissioni e della loro concreta lesività.
La Corte ha anche ricordato che il limite di tollerabilità delle immissioni non presenta carattere assoluto, ma è, invece, relativo alla situazione ambientale, che si presenta variabile da luogo a luogo, tenendo presenti le caratteristiche della zona, nonché le abitudini proprie degli abitanti.
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
Aria - Emissioni moleste di fumi - Limite normale tollerabilità ex articolo 844, C.c. - Superamento - Valutazione - Relativa alla situazione ambientale - Responsabilità - Esonero - Rispetto della normativa pubblicistica in materia urbanistica e sanitaria - Irrilevanza
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