Cassazione: possibili molestie olfattive anche da impianti autorizzati
Aria
Poiché non esiste una normativa che prevede valori limite tabellari in materia di odori, il reato ex articolo 674, Codice penale (getto pericoloso di cose) è configurabile nel caso di "molestie olfattive" provenienti da impianto anche munito di autorizzazione alle emissioni.
Nuova conferma dalla Cassazione, con la sentenza 17 novembre 2011, n. 43287 di un oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di molestie olfattive e configurabilità del reato ex articolo 674, C.p.
La Suprema Corte ha respinto le obiezioni del ricorrente sulla mancanza della prova del superamento del limite di tollerabilità richiesto per la configurazione del reato in parola, e ha ribadito che, non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, il reato di cui all'articolo 674 C.p. è configurabile anche in caso di "molestie olfattive" da impianto autorizzato alle emissioni.
Aria - Impianti dotati di autorizzazione alle emissioni - Molestie olfattive - Reato ex articolo 674 C.p. - Configurabilità
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