Inquinamento acustico, legittima ordinanza urgente cessazione
Rumore
Ricorrendone le condizioni, è legittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente di cessazione delle emissioni sonore in ore notturne a fronte del superamento dei limiti assoluti delle emissioni previsti dalla normativa vigente (Dpcm 1° marzo 1991).
Il Consiglio di Stato (sentenza 15 aprile 2012, n. 2025) conferma la decisione del Tar, ritenendo legittima l'ordinanza di un Sindaco che aveva disposto la cessazione delle emissioni sonore di una discoteca, con provvedimento di urgenza, in quanto avevano superato il limite assoluto di 60 dB, valido su tutto il territorio nazionale (Dpcm 1° marzo 1991), limite di per sé intollerabile (anche in assenza di piano comunale di zonizzazione acustica) che giustificava un intervento urgente per la sua cessazione.
Inoltre, contrariamente a quanto esposto dalla discoteca appellante, l'articolo 9 legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995) non richiede che l'inquinamento acustico incida su una vasta collettività a fine di definire "pubblica" la salute da tutelare con un provvedimento urgente del Sindaco, basta che esso incida anche su un condominio vicino alla discoteca, come nel caso di specie, per giustificare l'intervento. A ciò vano aggiunti il dato che l’area interessata fosse di fatto residenziale, il periodo estivo, che costringeva gli abitanti a tenere aperte le finestre, e la sistematicità (cioè non occasionalità) dell’attività in questione: tutte ragioni che giustificavano la necessità e l’urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall’inquinamento acustico.
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