Emission trading, l’Italia riscrive le regole
Cambiamenti climatici
Il 5 aprile 2013 è entrato in vigore il Dlgs 13 marzo 2013, n. 30, atto di recepimento delle novità apportate al sistema Ue per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (Emission trading) dalla direttiva 2009/29/Ce.
Il Dlgs 30/2013 sostituisce il previgente Dlgs 216/2006 con cui 7 anni fa l’Italia ha attuato la direttiva 2003/87/Ce istitutiva dell’Eu Ets. Le novità riguardano principalmente gli impianti stazionari che vengono individuati in maniera più puntuale dalla disciplina, e la possibile esclusione dei piccoli impianti subordinata alla realizzazione di sforzi di riduzione “equivalenti”. L’Italia esclude dal campo di applicazione dell’Ets anche gli impianti di incenerimento che trattano rifiuti speciali non pericolosi, purché prodotti da impianti di trattamento alimentati da rifiuti urbani.
Si ricorda che a partire dal 2013 l’Ue ha stabilito l’applicazione del “full auctioning” – e cioè quote di emissione assegnate esclusivamente tramite asta – per tutti gli impianti termoelettrici e di cattura e stoccaggio della CO2, con deroghe per gli impianti di cogenerazione o che utilizzano gas residui di acciaieria.
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/Ce in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
Perfezionamento e estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - Emission trading - Attuazione della direttiva 2009/29/Ce - Abrogazione Dlgs 216/2006
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941