Via, la direttiva Ue ha “effetto diretto”
Via (Pua-Paur) / Vas
Il principio che tutti i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale devono essere sottoposti a valutazione, sancito dalla direttiva 85/337/Cee, è direttamente applicabile negli Stati membri.
Per la Corte di Giustizia Ue (sentenza 21 marzo 2013, causa C-244/12), quando uno Stato membro introduce soglie incompatibili con la direttiva 85/337/Cee sulla valutazione d’impatto ambientale (Via) dalla norma europea consegue un “effetto diretto”, che implica il compito per tutte le autorità nazionali competenti di garantire che si esamini se i progetti di cui trattasi possano avere un notevole impatto e, in caso affermativo, che la Via venga realizzata.
Il caso è nato da una legge austriaca che limitando la Via sui progetti di modifica degli aeroporti (progetti rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337/Cee e quindi di competenza degli Stati che nel rispetto dei precetti comunitari determinano, mediante criteri predeterminati o valutazioni “caso per caso”, se il singolo progetto debba essere sottoposto a Via) ai soli casi di incremento previsto del traffico non inferiore a 20mila voli l’anno, ha escluso in pratica tutti gli interventi sui piccoli e medi aeroporti, senza alcuna considerazione del possibile impatto ambientale degli stessi. L’Austria ha così violato il margine di discrezionalità che la direttiva 85/337/Cee concede agli Stati membri.
Via – Direttiva 85/337/Cee, articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2 e 3 – Progetti rientranti nell’allegato II – Ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto - Criteri di selezione – Zone a forte densità demografica
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
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