La Via riguarda i “lavori fisici”
Via (Pua-Paur) / Vas
Il rinnovo di un’autorizzazione a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come “progetto” né come “costruzione”, ai sensi della direttiva 85/337/Ce.
A ricordarlo è la Corte di Giustizia Ue (sentenza 17 marzo 2011), interpretando in via pregiudiziale la direttiva 85/337/Ce laddove definisce come “progetto” sottoponibile a procedura di valutazione ambientale “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere”.
La Cge sottolinea che neanche l’interpretazione ampia di “costruzione” dalla stessa adottata in passato può prescindere dalla presenza di “lavori fisici”.
Al fine di vigilare sui “frazionamenti” artificiosi dei progetti tesi ad eludere la normativa, spetta poi al Giudice nazionale stabilire se l’autorizzazione faccia parte in realtà in un procedimento più articolato finalizzato alla realizzazione di un “progetto”, attraverso la valutazione dell’effetto cumulativo dei diversi lavori effettuati.
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Via - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2 100 m – Nozione di ‘costruzione' – Rinnovo dell'autorizzazione di gestione
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