"CSS", in vigore da 29 marzo 2013 regolamento "end of waste"
Rifiuti
Dal 29 marzo 2013 sono operative le norme del Dm 14 febbraio 2013, n. 22 che regola le condizioni per fare "uscire" dalla disciplina dei rifiuti alcune tipologie di combustibili solidi secondari ("CSS"), e le modalità di produzione del CSS-Combustibile da impiegare nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.
Il regolamento attua l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di "CSS" cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta "end of waste" ex direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti). La cessazione della qualifica di rifiuto avviene con l'emissione della dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al regolamento. Il venir meno della conformità obbliga a trattare e gestire il Css come rifiuto.
Il Css si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a ciclo completo con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla Autorizzazione integrata ambientale, e certificati Uni En Iso 14001 o Emas, nonché in centrali termoelettriche, ed esclusivamente per produrre energia termica o elettrica.
Il regolamento definisce poi le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (allegato 2) che non si possono utilizzare per produrre il Css-Combustibile. L'avvio dei rifiuti alla produzione del Css-Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179, Dlgs 152/2006 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). Il Css-Combustibile è prodotto solo in impianti autorizzati e ambientalmente certificati Uni En 15358 o registrati Emas.
Regolamento recante disciplina della della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Attuazione articolo 184-ter del Dlgs 152/2006
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