Costa Concordia, nave classificata "rifiuto" ex regolamento 1013/2006/Ce
Rifiuti
La nave Costa Concordia, naufragata al largo dell'isola del Giglio, secondo le norme Ue (regolamento 1013/2006/Ce) è un "rifiuto" e pertanto va portata nel sito più vicino per essere bonificata e smaltita. Lo prevede la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013.
La delibera specifica che l'allegato III al regolamento (Ce) n. 1013/2006, voce GC030, classifica tra i rifiuti contenenti metalli le "navi ed altre strutture galleggianti destinate alle demolizioni adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi". La nave, essendo destinata alla demolizione, secondo il Consiglio dei Ministri soddisfa, quindi, la definizione di rifiuto ex direttiva 2008/98/Ue e regolamento 1013/2006/Ce dovendo essere assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, controllo e sanzionatorio.
La delibera in parola autorizza il Commissario delegato per l'emergenza ambientale creatasi col naufragio della nave "Costa Concordia" a porre in essere tutti gli atti necessari per portare la nave al porto di Piombino, il sito più vicino al luogo del disastro in grado di garantire la corretta gestione del rifiuto, per le operazioni di smantellamento.
Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
La nave "Costa Concordia" è un rifiuto - Autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio a provvedere al trasporto a Piombino per lo smantellamento
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