News - Aggiornamento normativo

Sostanze pericolose

Milano, 13 marzo 2013

Reach, le restrizioni Ue sono “armonizzate”

Sostanze pericolose

(Alessandro Geremei)

Reach, le restrizioni Ue sono “armonizzate”

Solo nel caso di emergenze o di nuove prove scientifiche gli Stati membri possono sottoporre la preparazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza controllata a restrizioni differenti da quelle stabilite dal regolamento 1907/2006/Ce.

 

La Corte di Giustizia Ue ha così risposto alla richiesta di pronuncia pregiudiziale sull’articolo 67 del regolamento “Reach” il quale, in combinato disposto con l’allegato XVII, subordina l’utilizzo delle sostanze chimiche elencate a determinate restrizioni “armonizzate” a livello europeo. Lo Stato membro che vieta o ostacola comportamenti conformi a tali restrizioni viola quindi il libero mercato, secondo la Cge, e questo non è consentito a meno lo stesso si trovi in stato emergenziale (articolo 129) o possieda nuove prove scientifiche (articolo 114 Tfue).

 

L’elenco contenuto nell’allegato XVII è esaustivo e non ammette interpretazione estensiva.

 

Quando le restrizioni vietano il “contatto cutaneo” del pubblico con la sostanza, precisa infine la Cge, è il carattere ripetuto dello stesso che giustifica il divieto (e non il mero rischio di contatto).

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Giustizia Ue 7 marzo 2013, causa C-358/11

Rifiuti pericolosi – End of waste - Articolo 6, direttiva 2008/98/Ce – Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni Rca (rame, cromo, arsenico) –  Articolo 67 e allegato XVII, regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Usi consentiti - Può rilevare

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1907/2006/Ce

Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

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