Tar Veneto, la produzione di calcestruzzo in cava va autorizzata
Rifiuti
L’impianto per la produzione di calcestruzzo che utilizza inerti e rifiuti costituisce in ogni caso una “variante sostanziale” dell’attività già autorizzata di frantumazione, quindi assoggettabile alla medesima disciplina.
Così si esprime il Tar Veneto (sentenza 137/2013) nell’annullare una determinazione provinciale con cui era stata autorizzata la realizzazione dell’impianto come mero “ampliamento” al già autorizzato impianto di recupero dei rifiuti inerti (frantumazione), oltretutto escludendo il progetto dalla sottoposizione alla valutazione d’impatto ambientale (altro motivo di annullamento).
Il Tar contesta in primis la violazione della legge regionale che, transitoriamente, richiede un’approvazione espressa in sede di Consiglio provinciale per tutti i nuovi impianti di gestione dei rifiuti. Tra questi rientra sicuramente il caso in questione, visto che l’impianto di frantumazione, seppur autorizzato, non è mai entrato in funzione e non può quindi considerarsi “impianto esistente” ai fini della legge.
Cave - Produzione di calcestruzzo con rifiuti e inerti - Ampliamento frantumazione - Articolo 208 del Dlgs 152/2006 - Modifica sostanziale - Sussiste - Nozione di impianto esistente - Messa in funzione - Richiesta
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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