Ecopiazzole, Cassazione precisa la disciplina transitoria
Rifiuti
La proroga per l’adeguamento dei “centri di raccolta” esistenti alle novità introdotte dal Dm 8 aprile 2008 non è applicabile nel caso di aree che non possiedono le caratteristiche (essenziali) previste dalla norma.
La Corte di Cassazione (sentenza 1690/2013) ha così rigettato il ricorso contro una condanna per gestione non autorizzata di rifiuti, riferita a una “ecopiazzola” in stato di profondo degrado dove rifiuti pericolosi e non venivano ammassatti indiscriminatamente. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1 del Dm 8 aprile 2008 (come allestimento e presidio, raggruppamento per frazioni omogenee) e l’effettuazione di gestioni illecite escludono infatti per Suprema Corte l’applicazione della disciplina transitoria per l’adeguamento prevista dal 7° comma dell’articolo 2, ancora non scaduta al tempo dei fatti.
Più in generale, per la Cassazione il Legislatore – Dlgs 4/2008 e decreti attuativi 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009 — ha definitivamente delimitato la nozione di “centro di raccolta”, prevedendo un regime autorizzatorio e gestionale che consente un conferimento controllato dei rifiuti e che esclude, nel rispetto di tali condizioni, che il “centro di raccolta” possa essere considerato area di “stoccaggio” di rifiuti (soggetta a autorizzazione regionale). In alternativa, si applicano invece le norme generali sui rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006
Centri di raccolta - Dlgs 4/2008 e Dm 8 aprile 2008 - Definitiva delimitazione - Violazione di legge e delle condizioni previste - Applicazione disciplina generale sui rifiuti - Sussiste - Regime transitorio - Escluso
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