Nelle ecopiazzole solo rifiuti di origine urbana
Rifiuti
La presenza di rifiuti che per la specifica natura non possono che provenire da attività commerciali esclude la natura di “centro di raccolta”, che riguarda le attività di raggruppamento dei rifiuti urbani omogenei.
La Cassazione ha così confermato (sentenza 11650/2011) la condanna a carico di due Sindaci e di un Responsabile tecnico comunale per stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi (articolo 51 del Dlgs 22/97, ora in “continuità normativa” articolo 256 del Dlgs 152/2006), dovuta alla presenza di rifiuti di origine eterogenea non esclusivamente urbana rinvenuti in un’isola ecologica non autorizzata.
Condanna legittima per la Cassazione alla luce del contegno doloso — laddove sarebbe sufficiente la colpa — sia dei responsabili “politici” sia dei responsabili “tecnici” dell’isola ecologica, in quanto consapevoli delle irregolarità in cui la stessa versava, visto che la Provincia aveva inizialmente ritenuto la localizzazione scelta non idonea per poi mutare idea autorizzandola in maniera postuma.
Stoccaggio di rifiuti non autorizzato - Dlgs 152/2006 - Rifiuti di natura e provenienza eterogenea - Centro di raccolta - Non sussiste - Responsabilità politiche e tecniche - Autonomia
Rifiuti - Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 - Piazzole ecologiche comunali - Natura di deposito temporaneo - Esclusa
Rifiuti - Ecopiazzole - Stoccaggio di rifiuti e necessità dell'autorizzazione - Legittimità del sequestro preventivo - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"
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