Dismissione partecipate pubbliche, l'Antitrust detta le regole
Disposizioni trasversali/Aua
Società strumentali in mano alla Pubblica Amministrazione: scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o vendita dell'intera quota pubblica entro il 30 giugno 2013. Deroghe possibili, alle condizioni di legge, previa domanda all'Antitrust.
Lo ha comunicato l'Authority della concorrenza il 4 febbraio 2013, riepilogando la disciplina sull'obbligo di dismissione delle società controllate dalla P.a. che nel 2011 hanno realizzato un fatturato superiore al 90% da prestazioni di servizi resi alla stessa Amministrazione (articolo 4, comma 3, Dl 95/2012, convertito in legge 135/2012). La disciplina in parola ha previsto la cessazione del controllo pubblico di tutte quelle società che forniscono beni e servizi "strumentali" a diretto supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. Dal 1° gennaio 2014 i beni forniti dalle società dismesse saranno reperiti sul mercato.
O la società in questione diventa "privata" (e ad essa è affidato senza gara il servizio strumentale per 5 anni non prorogabili) oppure l'Ente pubblico la scioglie, entro i termini previsti dalla legge. Una sola deroga: l'impossibilità di ricorrere al mercato che la P.a. deve provare e farsi "certificare" dall'Antitrust presentando apposita domanda prima dello spirare dei termini.
Modalità di scioglimento o alienazione delle partecipazioni in società controllate da parte delle Amministrazioni pubbliche
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (cd. "Spending review") - Stralcio - Competenza provinciale sull'ambiente - Gestione rifiuti come funzione fondamentale dei Comuni - Appalti - Servizi pubblici locali
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