News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 22 novembre 2012

Trattamento rifiuti, no a prescrizioni sproporzionate della P.a.

Rifiuti

(Lavinia Basso)

Quando la Pubblica amministrazione impone ad un'impresa il rispetto di prescrizioni di carattere ambientale, esse devono essere supportate da approfondita istruttoria e adeguate motivazioni, onde contemperare il principio di precauzione con quello della proporzionalità dell'azione amministrativa.

 

Secondo il Tar Abruzzo (sentenza 3 ottobre 2012, n. 403) imporre ad un'azienda di trattamento dei rifiuti solidi urbani la costruzione di un capannone chiuso per ospitare il deposito temporaneo (come noto non soggetto ad autorizzazione) dei rifiuti non pericolosi da essa ammassati nel rispetto delle modalità previste dalla legge (articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006), è prescrizione del tutto sproporzionata, oltre che con costi elevatissimi, rispetto al fine di tutelare ambiente e salute, che ben potrebbero essere tutelate con misure alternative meno onerose.

 

Ciò a maggior ragione se, come nel caso oggetto del giudizio, tali prescrizioni non sono supportate da un'adeguata istruttoria dalla quale emerga che la costruzione di un capannone è l' unica modalità per raggiungere un'adeguata protezione dell'ambiente. L'istruttoria è infatti il mezzo con il quale la Pa individua la soluzione che comporta il minor sacrificio di tutti gli interessi coinvolti.

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Tar Abruzzo 3 ottobre 2012, n. 403

Rifiuti - Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Trattamento - Prescrizioni della Pa - Principio di precauzione - Principio di proporzionalità - Contemperamento - Necessità

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