Cassazione: sanzioni ex "231" anche alla società fallita
Responsabilità 231
Le sanzioni amministrative comminate alla società per reato commesso dal dipendente o amministratore a vantaggio di essa ai sensi del Dlgs 231/2001 si applicano anche alla società fallita.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 15 novembre 2011, n. 44824. I Giudici hanno annullato la decisione di merito che aveva equiparato il caso di fallimento della società alla morte del reo che estingue il reato (articolo 150, Codice penale). In realtà, parole della Cassazione, ai sensi della legge fallimentare (Rd 267/1942) più che "morta" la società fallita è paragonata a un "malato grave". Finché non interviene la "morte" della società, cioè la sua cancellazione dal Registro delle imprese chiesta dal curatore fallimentare, non si determina l'effetto estintivo delle sanzioni disposte nei suoi confronti ai sensi del Dlgs 231/2001.
Aggiungono i Giudici, inoltre, che il Dlgs 231/2001 non contempla il fallimento come causa estintiva delle sanzioni amministrative comminate alla società, includendovi invece la prescrizione per decorso del termine di legge e prevedendo altresì l'improcedibilità nei confronti dell'ente quando sia intervenuta amnistia in relazione al reato presupposto.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Società fallita - Applicabilità - Sussiste - Fallimento - Equiparazione alla morte del reo - Esclusione
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
La responsabilità ambientale delle imprese
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