La “Aia” intoccabile non sana la “Via” illegittima
Via (Pua-Paur) / Vas
Per il Consiglio di Stato, l’eventuale intangibilità dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) non spiega alcun effetto sanante dei vizi di cui è affetta la valutazione di impatto ambientale (Via).
Il CdS (sentenza 5292/2012) prende spunto dall’autonomia gestionale delle due procedure – la Via tesa a comparare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, l’Aia relativa invece agli aspetti gestionali dell’impianto inquinante – per escludere la possibilità che le problematiche relative alla localizzazione di un impianto possano essere in qualche modo “inglobate” nel provvedimento di autorizzazione dello stesso.
Il Cds così conferma la sentenza 1766/2011 del Tar Toscana di annullamento della procedura di Via positiva relativa a un progetto di modifica di una centrale elettrica a biomasse, per la mancata valutazione della stessa alla luce della normativa in materia di inceneritori di rifiuti (Dlgs 133/2005).
Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione ambientale integrata - Articolo 24, Dlgs 152/2006 - Autonomica gestionale - Intangibilità dell'Aia - Effetto sanante - Escluso - Differenza tra impianto a biomasse e impianto di incenerimento - Applicazione del Dlgs 133/2005 - Richiesta
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