Sottoprodotti di origine animale, nuove sanzioni dal 15 novembre 2012
Rifiuti
Entra in vigore il 15 novembre 2012 il nuovo Dlgs 1° ottobre 2012, n. 186 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme del regolamento 1069/2009/Ce sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Le sanzioni previste dal provvedimento vanno da un minimo di 2mila a un massimo di 70mila euro; nel caso di violazioni reiterate è inoltre prevista la sospensione delle registrazioni degli impianti di trasformazione e del riconoscimento di operatori, stabilimenti e impianti (da 10 a 20 giorni lavorativi) rilasciate ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento 1069/2009/Ce.
Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria recata dal Dlgs 186/2012 è abrogato il precedente provvedimento recante le sanzioni, ossia il Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36 (emanato sotto la vigenza dell'abrogato regolamento 1774/2002/Ce), con la sola eccezione degli articoli 10 sul materiale specifico a rischio Bse e 11 in materia di sequestro e distruzione dei materiali di categoria 1 e 2, espressamente fatti salvi dall'articolo 18, comma 1.
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Regolamento 1774/2002/Ce in materia di sottoprodotti di origine animale - Disposizioni sanzionatorie
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento 1069/2009/Ce - Abrogazione Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36
Speciale "SOA (Sottoprodotti di origine animale)"
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941