Il riequilibrio finanziario degli enti “non tocca” le tariffe ambientali
Disposizioni trasversali/Aua
Gli enti a rischio di dissesto finanziario che ricorreranno alla nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dovranno assicurare che la tariffa idrica e quella sui rifiuti coprano integralmente i costi delle gestioni.
È quanto previsto dal Dl 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, provvedimento entrato in in vigore l’11 ottobre scorso che ha introdotto il nuovo articolo 243-bis (“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”) all’interno del Dlgs 267/2000, cd. “Tu Enti locali”.
Alla nuova procedura speciale potranno ricorrere i Comuni e le Province in cui sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le altre misure possibili in base al Tu non siano reputate sufficienti. Cambiano anche i criteri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari (articolo 243 del Dlgs 267/2000).
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Stralcio
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