Contributo Pfu, indicazioni MinAmbiente per gli “esportatori abituali”
Rifiuti
A condizione che abbiano sede legale all’estero, l’esenzione dal contributo “sembrerebbe praticabile” anche nel caso degli esportatori abituali che acquistano pneumatici in Italia e se li fanno consegnare - in vista del successivo export – presso le loro sedi in Italia.
È questa “l’interpretazione teleologica più ragionevole” del Dm 82/2011 (cd. “regolamento Pfu”) e dell’articolo 228 del Dlgs 152/2006 contenuta nella bozza di circolare MinAmbiente, pubblicata sul sito ufficiale del Dicastero il 10 ottobre 2012. Ciò che rileva ai fini del contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu), infatti, non sono semplicemente le intenzioni del primo acquirente e neanche, da sola, la materiale consegna degli pneumatici presso siti italiani, ma rileva anche la circostanza che l’atto di vendita abbia luogo tra parti aventi entrambe sede in Italia.
L’esenzione dal contributo per gli "esportatori abituali" dovrebbe assumere la forma del rimborso a posteriori, subordinatamente alla dimostrazione (necessariamente ex post) che la effettiva commercializzazione del pneumatico al cliente finale sia avvenuta al di fuori dei confini nazionali.
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Pneumatici fuori uso (Pfu) - Modalità di osservanza degli obblighi di versamento del contributo ambientale
in collaborazione con Ecopneus
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