Terre da scavo, dal 6 ottobre in soffitta l’articolo 186 del Dlgs 152/2006
Rifiuti
Con l’entrata in vigore del nuovo Dm 161/2012 per l’utilizzazione del “materiale da scavo” come sottoprodotto, diventa efficace l’abrogazione della analoga disciplina dettata dal Codice ambientale.
La vecchia disciplina continuerà comunque ad essere applicata alle procedure già avviate, a meno che entro il 4 aprile 2013 i proponenti presentino un Piano di utilizzo conforme alle nuove condizioni qualitative stabilite dal Dm 161/2012, al fine di poter utilizzare i “materiali da scavo” – cioè il suolo, il sottosuolo e l’eventuale riporto — come sottoprodotti e non come rifiuti.
Per le nuove opere, il Dm 161/2012 prevede che al fine di attestare il rispetto delle condizioni qualitative stabilite dal regolamento, i soggetti interessati presentino un Piano di utilizzo del materiale da scavo almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Si allargano inoltre le maglie per l’utilizzo delle terre “contaminate”.
Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941