News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 19 settembre 2012

Sansa di olive, fuori dalla utilizzazione agronomica è rifiuto

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

 Sansa di olive, fuori dalla utilizzazione agronomica è rifiuto

La Cassazione (sentenza 30124/2012) conferma la condanna per gestione illecita di rifiuti in un caso di accumulo di 500 metri cubi di sansa e acque di vegetazione su un terreno di poco più di 9mila metri quadri.

 

Quando l’applicazione agronomica dei residui della lavorazione delle olive non rispetta i criteri statali e regionali per il corretto spandimento (nel caso specifico il quantitativo di residui depositati sul terreno è risultato dieci volte maggiore ai limiti previsti), per la Suprema Corte non possono trovare applicazione le disposizioni specifiche sull’utilizzazione agronomica delle acque di sansa e vegetazione (legge 574/1996), ma si devono invece applicare le disposizioni generali in materia di inquinamento o di rifiuti (conferma della sentenza 21773/20007).

 

Nei casi di accumulo irregolare e di spandimento non consentito delle sanse, inoltre, si deve escludere la configurabilità della figura del “sottoprodotto”, che postula la legalità del riutilizzo (articolo 184-bis del Dlgs 152/2006).

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2012, n. 30124

Sansa prodotta dalla spremitura delle olive - Utilizzo agronomico - Regole - Mancato rispetto - Disciplina in materia di inquinamento e rifiuti - Subentra - Natura di sottoprodotto - Esclusa

Sentenza Corte di Cassazione 5 giugno 2007, n. 21773

Sansa di olive e acque di vegetazione - Dlgs 152/2006 - Applicazione agronomica non corretta - Disciplina in materia di rifiuti e inquinamento - Subentra

Legge 11 novembre 1996, n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

Dm Agricoltura 6 luglio 2005

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari - Dlgs 152/1999

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