Sansa di olive, fuori dalla utilizzazione agronomica è rifiuto
Rifiuti


La Cassazione (sentenza 30124/2012) conferma la condanna per gestione illecita di rifiuti in un caso di accumulo di 500 metri cubi di sansa e acque di vegetazione su un terreno di poco più di 9mila metri quadri.
Quando l’applicazione agronomica dei residui della lavorazione delle olive non rispetta i criteri statali e regionali per il corretto spandimento (nel caso specifico il quantitativo di residui depositati sul terreno è risultato dieci volte maggiore ai limiti previsti), per la Suprema Corte non possono trovare applicazione le disposizioni specifiche sull’utilizzazione agronomica delle acque di sansa e vegetazione (legge 574/1996), ma si devono invece applicare le disposizioni generali in materia di inquinamento o di rifiuti (conferma della sentenza 21773/20007).
Nei casi di accumulo irregolare e di spandimento non consentito delle sanse, inoltre, si deve escludere la configurabilità della figura del “sottoprodotto”, che postula la legalità del riutilizzo (articolo 184-bis del Dlgs 152/2006).
Sansa prodotta dalla spremitura delle olive - Utilizzo agronomico - Regole - Mancato rispetto - Disciplina in materia di inquinamento e rifiuti - Subentra - Natura di sottoprodotto - Esclusa
Sansa di olive e acque di vegetazione - Dlgs 152/2006 - Applicazione agronomica non corretta - Disciplina in materia di rifiuti e inquinamento - Subentra
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari - Dlgs 152/1999
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