Gestione rifiuti, l'autorizzazione postuma non elimina il reato
Rifiuti
Nell'ambito della gestione dei rifiuti, l'autorizzazione ottenuta dopo aver commesso un fatto che la legge qualifica come reato (quale la generica gestione illecita degli stessi) non elimina la rilevanza penale della condotta, che deve comunque essere punita.
Nel caso in cui, come nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Cassazione (sentenza 24 luglio 2012, n. 30127), terre e rocce provenienti da scavo siano state utilizzate in reinterri prima del loro effettivo recupero e della autorizzazione al loro utilizzo per tali reinterri o riempimenti, il reato deve comunque ritenersi sussistente poichè l'originaria condotta era comunque illecita.
Quanto previsto in tema di bonifiche dall'articolo 257, Dlgs 152/2006, infatti, laddove in caso di ottemperanza di quanto previsto nei progetti di bonifica approvati ai sensi dell'articolo 242, Dlgs 152/2006 essa costituisce causa di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento, non può essere interpretato estensivamente per tutta la materia ambientale nè tantomeno per la gestione dei rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Dlg 152/2006 - Condotta illecita - Autorizzazione postuma - Irrilevanza
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