Certificazioni biocarburanti, regime transitorio anche per partite prodotte nel 2010
Energia
Anche le partite di biocarburanti prodotte nel 2010 sono sostenibili se il produttore le cede entro il 31 agosto 2012 dimostrando al cedente di avere il certificato di conformità aziendale ex Dm 23 gennaio 2012.
Col Dm 11 giugno 2012 il MinAmbiente ha modificato la disciplina transitoria della certificazione di sostenibilità dei biocarburanti ex Dm 23 gennaio 2012, includendo anche le partite di carburanti prodotte nel 2010. Quindi, i biocarburanti e bioliquidi prodotti nel 2010, 2011, 2012 con materie prime raccolte dal 2009 al 2012, sono sostenibili se ceduti entro il 31 agosto 2012 e accompagnati entro la stessa data dal certificato di conformità aziendale.
Ai sensi delle norme nazionali (Dlgs 66/2005 e Dlgs 28/2011), chi immette in consumo benzina e gasolio per autotrazione è obbligato immettere in rete una quantità di biocarburanti avente un potere calorifico pari al 4% per il 2011, 4,5% per il 2012 e 5% entro il 2014 (percentuali calcolate sulla base del potere calorifico totale di benzina e gasolio forniti l’anno precedente). Dimostrano l’assolvimento dell’obbligo i certificati di sostenibilità. Se a fine anno l’operatore non ne ha a sufficienza, scattano le sanzioni.
Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi
Modifiche al Dm 23 gennaio 2012 sul Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi
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