Appalti, possibile non aggiudicare la gara per motivato pubblico interesse
Appalti e acquisti verdi
In materia di contratti con la pubblica Amministrazione (Dlgs 163/2006) è possibile non aggiudicare la gara d’appalto, ma l’Ente deve avere specifiche ragioni di motivato pubblico interesse per farlo.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato (sentenza 15 maggio 2012, n. 2805) confermando la decisione del Tar che aveva cassato la determina di una Asl di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di una gara d’appalto di conduzione e gestione di impianti termici, idrosanitari, fognari e di climatizzazione, regolarmente vinta dalla società ricorrente, adducendo generiche difficoltà finanziarie e inidoneità dell’offerta economica pervenuta in relazione all’oggetto del contratto (che legittima la non aggiudicazione ex articolo 81, Dlgs 163/2006).
Per i Giudici, il potere di revoca o annullamento in autotutela si deve fondare su ragioni di pubblico interesse chiaramente indicate e motivate e non manifestamente irragionevoli nonché prevalenti sugli interessi contrari all’atto di revoca. L’Amministrazione non ha dimostrato l’inopportunità o l’eccessiva onerosità dell’offerta tecnico-economica, né le difficoltà finanziarie che non consentirebbero di fare fronte all’onere del contratto.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Appalti - Aggiudicazione - Annullamento e revoca - Autotutela - Condizioni - Specifiche ragioni di pubblico interesse - Necessità
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