News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 2 maggio 2012

Scarti di macellazione, sullo smaltimento vigila il “Codice ambientale”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Scarti di macellazione, sullo smaltimento vigila il “Codice ambientale”

L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non scatta in presenza di residui “di fatto smaltiti”.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

 

Nel solco di una giurisprudenza oramai affermata (si veda la sentenza 12844/2009), la Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).

documenti di riferimento
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/Ce

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2012, n. 5032

Rifiuti speciali da macellazione - Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce - Smaltimento mediante immissione in acque superficiali - Sottoprodotti - Non rientrano

Sentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844

Rifiuti - Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006 - Sottoprodotti di origine animale

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