Scarti di macellazione, sullo smaltimento vigila il “Codice ambientale”
Rifiuti
L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non scatta in presenza di residui “di fatto smaltiti”.
La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Nel solco di una giurisprudenza oramai affermata (si veda la sentenza 12844/2009), la Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti speciali da macellazione - Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce - Smaltimento mediante immissione in acque superficiali - Sottoprodotti - Non rientrano
Rifiuti - Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006 - Sottoprodotti di origine animale
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